La Cassazione con l’ordinanza n. 13491 del 15 maggio 2024 (scaricabile in fondo) ha affermato che l’omessa comunicazione da parte del datore di lavoro dell’imminente scadenza del periodo di comporto (obbligo prescritto dal CCNL applicato al rapporto) determina l’illegittimità del licenziamento con conseguente applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 18, commi 4 e 7 della L. n. 300/1970.

I Giudice hanno ricordato che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa. Infatti, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del cosiddetto limite esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto, dato che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 codice civile) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata (cfr. Cass. n. 14891 del 2006; Cass. n. 12563 del 2014; Cass, n. 3645 del 2016; Cass. n. 20761 del 2018).

Tuttavia, nel caso specifico all’attenzione della Cassazione il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevedeva espressamente l’obbligo del datore di lavoro di preavvertire il lavoratore che il periodo di assenza (per malattia o infortunio) si stava approssimando all’arco temporale massimo previsto dalle parti sociali per la conservazione del rapporto di lavoro. Dunque, il contratto collettivo arricchiva la garanzia di conservazione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 2110 cod. civ. imponendo, oltre alla tolleranza di un determinato periodo di tempo, anche la comunicazione preventiva al lavoratore.

Il rinvio dell’art. 2110 cod. civ. alle previsioni del contratto collettivo consente quindi di ritenere che l’obbligo di comunicare l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, condizioni, al pari dell’arco temporale massimo di comporto, l’esercizio del potere di recesso del datore di lavoro, che può, quindi, risolvere legittimamente il rapporto di lavoro nel rispetto delle condizioni dettate dalle parti sociali.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.