I giudici di Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 maggio 2024 n. 12113 (scaricabile in fondo) hanno stabilito, in tema di rapporto di agenzia, che l'indennità suppletiva di clientela, prevista dalla contrattazione collettiva, a partire dall'AEC del 18/12/1974, presuppone esclusivamente la risoluzione del rapporto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente/rappresentante, trattandosi di emolumento che trova ragione nel principio di equità; pertanto, ai fini della sua erogazione non è necessario che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1751 comma 1 cod. civ., ossia:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Il suddetto principio è affermato in relazione all'articolo 12, AEC 16/02/2009 applicabile ratione temporis.
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