Non può essere autorizzata l’installazione e utilizzo di strumenti ex articolo 4 dello Legge n. 300/1970 se il richiedente datore di lavoro è soggetto diverso da chi effettivamente tratta i dati raccolti (committente nell’appalto o casa madre nel franchising). Né può essere il committente a richiedere l'autorizzazione, in quanto estraneo al rapporto di lavoro.
Infatti, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti con sistemi di controllo da remoto fanno capo solo al datore di lavoro.
Lo ha chiarito l’Ispettorato del Lavoro, con la nota 7020 del 25 settembre 2024, riferendosi, per esempio, alle istanze di installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente. Trattasi di un’azienda che svolge attività di trasporto per conto terzi e che ha stipulato un contratto di appalto con una società, che prevede l’installazione sugli automezzi di un sistema di controllo, il Gps, rispetto al quale accede ai dati per verificare che le operazioni di consegna/scarico dei prodotti avvengano in maniera conforme alle regole di sicurezza ed agli accordi contrattuali. Stesso discorso nel caso di un negozio in franchising per il quale la casa madre imponga all’affiliato l’installazione di un sistema di videosorveglianza.
L’Ispettorato evidenzia anche come, frequentemente, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo in capo a quest’ultima di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.
In realtà l’Ispettorato già nel 2022, con la nota 7482 aveva condiviso il principio (affermato dal Tar Lazio sent. 15644/2022) secondo cui che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso impianti audiovisivi non possono far capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, al fine di evitare che vengano disattese le finalità per le quali l’installazione di tali impianti può essere autorizzata.
Oltretutto, negli esempi menzionati vengono meno tutte le ragioni giustificatrici all’installazione di sistemi di controllo: tutela del patrimonio aziendale o sicurezza del lavoro o ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro