Quando la riorganizzazione aziendale coinvolge lavoratori le cui mansioni sono omogenee o fungibili, l'indagine sulla legittimitΓ  del licenziamento del singolo lavoratore non Γ¨ limitata alla effettiva soppressione della sua posizione lavorativa.
E', infatti, necessario verificare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore rispetto agli altri con posizione, appunto, omogena o fungibile.

I criteri che l'azienda deve utilizzare nella scelta di quale lavoratore licenziare (tra i vari con mansioni fungibili) sono quelli elaborati dalla giurisprudenza in base all’art. 5 della legge n. 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi (tra cui 𝐜𝐚𝐫𝐒𝐜𝐑𝐒 𝐝𝐒 𝐟𝐚𝐦𝐒𝐠π₯𝐒𝐚 𝐞 πšπ§π³π’πšπ§π’π­πšΜ€ 𝐝𝐒 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐒𝐳𝐒𝐨), in modo da valutare la correttezza della scelta datoriale alla luce del principio di correttezza.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9668 del 15 aprile 2026.

Dunque, in casi del genere le aziende devo procedere con attenzione: nel programmare la riorganizzazione ed annessa gestione del personale bisogna considerare sia quale posizione lavorativa sopprimere sia i suddetti criteri per scegliere il lavoratore da licenziare; con capacitΓ  di dimostrare la coerenza e correttezza di tale scelta.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro