Con sentenza n. 323 del 16 settembre 2026 il Giudice del Lavoro di Grosseto ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento comunicato al lavoratore con messaggio audio via WhatsApp.

Per il giudice questa comunicazione è equiparabile a licenziamento orale, quindi giuridicamente nullo/inesistente, con conseguente diritto del lavoratore alla tutela della reintegrazione sul posto di lavoro (o in alternativa all'opzione della somma pari a 15 mensilità), oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegrazione (dedotti redditi da lavoro nel frattempo percepiti).


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.