La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 4260 del 12 gennaio 2026 ha escluso un potere derogatorio dei contratti collettivi rispetto alla disciplina del trasferimento d’azienda o ramo aziendale.
Nel cambio d'appalto, con avvicendamento di aziende appaltatrici, l’applicazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. 276/2003 non è automatica in quanto dall'analisi degli aspetti che caratterizzano il "cambio" di impresa appaltatrice potrebbero emergere i tratti caratteristici di una cessione aziendale ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
Ricordano i giudici capitolini che per poter essere esclusa la fattispecie di cui all’art. 2112 cod. civ. è necessario che ricorrano effettivamente quantomeno questi due elementi:
1) che l'azienda subentrante nel servizio sia dotata di una propria struttura organizzativa e produttiva, autonoma rispetto al solo gruppo di lavoratori assorbiti (per es. presenza di personale proprio ulteriore rispetto a quello già impiegato nell’appalto; diversità di sede e di orario di svolgimento della prestazione; utilizzo di beni strumentali propri, idonei a incidere su tempi, qualità e modalità di esecuzione del servizio);
2) elementi di discontinuità organizzativa e produttiva tali da determinare una specifica identità di impresa, idonei a interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori della produzione che caratterizzavano l’organizzazione precedente.
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