La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4077/2026 ha ribadito la regola secondo cui il lavoratore che affermi di essere stato licenziato in forma orale, e dunque in assenza di comunicazione scritta, è tenuto a fornire prova che la fine del rapporto non sia imputabile a proprie dimissioni, bensì sia riconducibile in via esclusiva a un’iniziativa unilaterale del datore di lavoro, anche tramite comportamenti concludenti.
In assenza di questa prova, l’allontanamento dal lavoro e l’assenza ingiustificata possono integrare una violazione disciplinare grave che giustificherebbe il licenziamento per giusta causa per lesione del vincolo fiduciario.
Principio ancor più di recente affermato dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 994 del 6 marzo 2026.
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