Nel caso di recesso per mancato superamento della prova, se il lavoratore in concreto è stato assegnato a mansioni diverse da quelle indicate nel patto di prova, ha diritto alla prosecuzione della prova oppure, se non è possibile, al risarcimento del danno subito.
Lo ha affermato recentissimamente il Tribunale di Messina, sezione lavoro, nella sentenza n. 591 del 26 febbraio 2025 (scaricabile in fondo)
Non è configurabile un mancato superamento della prova e un legittimo recesso del datore di lavoro, quando le modalità dell'esperimento della prova stessa non siano adeguate ad accertare la capacità lavorativa del lavoratore.
Trattandosi di cd. vizio "funzionale" (non genetico) del patto di prova validamente apposto non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale.
Secondo la sentenza in questi casi è previsto il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, se possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.
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