Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 120/2025 ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che non aveva comunicato al proprio datore di lavoro la propria posizione di conflitto di interessi, ricoprendo cariche sociali in società clienti o potenziali clienti del datore stesso.
L'omessa comunicazione alla propria datrice di lavoro della posizione di conflitto di interessi - anche in assenza di danno - rappresenta una condotta non corretto, connotato di ulteriori profili di gravità in ragione della posizione rivestita nell’assetto organizzativo aziendale.
Nel caso specifico il lavoratore aveva anche espressamente negato l’esistenza di tale conflitto di interessi in occasione della compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo aziendale.
Il Giudice di Milano, in linea con l'orientamento di Cassazione, ha ritenuto tale condotta contraria all’art. 2105 cod. civ., sottolineando che l’obbligo di fedeltà implica un comportamento leale e conforme alle regole di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.
Di conseguenza, il lavoratore è tenuto ad astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dalla legge, ma anche da quelli che possano creare situazioni di conflitto con gli interessi dell’impresa.
Per la legittimità del licenziamento per giusta causa, è sufficiente un pregiudizio anche solo potenziale, senza la necessità di un danno effettivo.
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