Con riferimento alla possibilità di cessare il rapporto per dimissioni di fatto in caso di prolungata assenza ingiustificata (nuovo comma 7-BIS art. 26 del D. LGS. n. 151/2015), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 22.01.2025 n. 579 ha fornito le indicazioni operative circa la comunicazione da inviare all'ufficio ispettivo competente.
In sintesi:
- la comunicazione va inviata all'ITL competente per territorio (in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro), "preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede";
- la comunicazione "dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza". Al riguardo l'INL mette a disposizione il modello da poter utilizzare per la comunicazione in oggetto;
- a seguito di tale comunicazione, l'ITL potrà avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione contattando il dipendente (oppure i suoi colleghi o altri soggetti in grado di fornire elementi utili per la verifica), al fine di accertare se effettivamente il dipendente non si sia più presentato a lavoro né abbia potuto comunicare l'assenza;
- gli accertamenti da parte dell'ITL dovranno essere conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro;
- comunque, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro potrà, tuttavia, essere evitato laddove il dipendente dimostri “l'impossibilità per causa di forza maggiore di o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;
- è a carico del dipendente l'onere di dimostrare il motivo alla base dell'assenza, bensì l'impossibilità di comunicarlo al datore di lavoro o comunque la circostanza di averlo comunicato;
- se l'ITL accetta la non veridicità della comunicazione deve informare il datore di lavoro e il dipendente, che avranno il diritto di ricostruire il rapporto di lavoro;
- laddove riscontrasse i presupposti, l'ITL potrebbe riqualificare la causa di cessazione in dimissioni involontarie.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.