Secondo la Corte di Cassazione “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta obbligatoriamente, nel caso di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui all'art. 10, comma 3, L. 12 marzo 1999, n. 68, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro; tra le significative variazioni dell'organizzazione del lavoro rientra anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro sopprima il posto cui è assegnato il disabile e occorra verificare se questi possa essere riutilizzato in azienda in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute”.

E' il principio affermato nell'ordinanza n. 18094 del 2 luglio 2024 (scaricabile in fondo).

Nel caso specifico il lavoratore, assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 68 del 1999, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dall’esternalizzazione dell’attività.
La Corte d’Appello giudicava legittimo il licenziamento ritenendo provata la soppressione del posto ed impossibile il ricollocamento.

Di diverso avviso la Cassazione.

I giudici hanno anzitutto rilevato che il datore non può effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore invalido assunto obbligatoriamente senza seguire le cautele previste dalla Legge 68/1999. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della predetta Legge, preliminarmente al licenziamento il lavoratore deve essere sottoposto ad una visita dinanzi ad una commissione medica costituita ad hoc per accertare se, nonostante la minorazione, il disabile possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda con differenti mansioni, anche previa attuazione di "accomodamenti ragionevoli". Quindi, il licenziamento del lavoratore disabile per giustificato motivo oggettivo è invalido non solo qualora violi la quota di riserva, ma anche se il datore di lavoro non rispetta la suddetta procedura.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.