Un lavoratore agiva contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante dal mancato riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive.
Il risarcimento è stato riconosciuto considerato il sistematico prolungamento dell'attività lavorativa non intervallata da adeguati riposi tra un turno e l'altro.

I giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 18390 del 5 luglio 2024 (scaricabile in fondo) ha rilevato che, in caso di mancato godimento del giorno libero, il riposo compensativo deve essere tempestivo e collocato in prossimità di altri periodi di riposo.

Anche alla luce della normativa comunitaria, il riposo compensativo non può essere concesso in maniera frazionata; altrimenti verrebbe violato la scopo del riposo stesso (recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore).

Dalla violazione di tale regola consegue a favore del lavoratore un danno da usura psico-fisica tutelato dall’art. 36 della Costituzione.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.