In caso di sospetto che il lavoratore dipendente stia commettendo un illecito, il datore di lavoro, prima di comunicare la contestazione disciplinare, può accertare i fatti attraverso investigazioni interne oppure con l’ausilio di un'agenzia investigativa.

Tuttavia, il ricorso all’agenzia investigativa è possibile purché i controlli non abbiano ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, ma siano destinati ad individuare comportamenti illeciti che esulano la normale attività lavorativa e che siano tali da ledere la fiducia del datore di lavoro. Tale iniziativa è quindi giustificata per verificare l’avvenuta perpetrazione di illeciti, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che siano in corso di esecuzione (Cass. 15094/2018; Cass. 11697/2020; Cass. 6468/2024). 

Frequente è il ricorso all’investigatore privato per verificare se il lavoratore svolga, durante l’assenza per malattia o infortunio, altre attività incompatibili con il suo stato di salute e/o tali da pregiudicare/ritardare la guarigione e il rientro in servizio (Cass. 11697/2020; Cass. 5002/2024). Altro caso in cui è spesso richiesto l’intervento dell’investigatore privato è la necessità di accertare l’abuso dei permessi ex L. 104/1992, abuso che ricorre qualora il dipendente nelle giornate di permesso in realtà non presti assistenza al familiare disabile per svolgere altre attività (Cass. 11999/2024; Cass. 30462/2023; Cass. 17072/2021; Cass. 17968/2016; Cass. 9749/2016). Altra esigenza che può giustificare il ricorso all’investigatore privato è quella di verificare se il dipendente svolga al di fuori dell’orario di lavoro attività per conto proprio o di terzi in violazione del divieto di concorrenza (Cass. 12810/2017). 

Per quanto riguarda l'atto di incarico all’agenzia investigativa, si segnala che il Garante privacy che nel dicembre 2018 ha pubblicato le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto”. In sintesi:

  • l’incarico deve essere conferito per iscritto e solo per determinate finalità;
  • l’atto d’incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa;
  • l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico;
  • il soggetto che ha conferito l’incarico deve essere informato periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettergli una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova;
  • una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento dei dati deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico (è, pertanto, consigliabile una clausola che regoli il passaggio di dati al fine di svolgere l’incarico);
  • poiché i dati personali trattati dall’investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto, il soggetto che ha conferito l’incarico può consentire, anche in sede di mandato, l’eventuale conservazione temporanea del materiale relativo all’attività investigativa svolta, ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità, trasparenza e correttezza dell’operato. 

È anche indispensabile rispettare la normativa in materia di privacy. In particolare:

  • la raccolta e il trattamento dei dati avvengano per scopi determinati, espliciti e legittimi; in particolare, deve essere chiara la base giuridica del trattamento che è rappresentata dal legittimo interesse del datore di verificare la commissione di un illecito ai suoi danni (art. 6, comma 1, lett. f), del GDPR);
  • i dati raccolti non eccedano le finalità per le quali è stata avviata l’attività investigativa;
  • i dati siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. 


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.