Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, Dott. Franco Caroleo con la sentenza pubblicata il 19/06/2024 (scaricabile in fondo) ha evidenziato alcuni aspetti interessanti relativamente all'art. 29 D.Lgs. 276/2003:
- per interrompere il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto è sufficiente la lettera di diffida stragiudiziale (esclusa quindi la necessità dell’azione giudiziaria entro tale termine);
- il contratto che le parti avevano definito di trasporto viene riqualificato in contratto di appalto;
- La nozione di "trattamenti retributivi" (con obbligo di pagamento solidale dell’appaltatore e del committente) ricomprende anche l'indennità di trasferta poiché non si tratta del rimborso, anche forfetario, di spese per lo spostamento da una sede all'altra ma di una indennità connessa al costante svolgimento della prestazione al di fuori della sede di assegnazione, nonché per ragioni analoghe l'indennità maneggio denaro.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.