Nota alla sentenza di Corte di Cassazione n. 27607 del 24 ottobre 2024.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27607 del 24 ottobre 2024 ha rigettato il ricorso della società avverso il giudizio di accertamento della fattispecie di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. in luogo di quella di cambio d'appalto.

In particolare, la Corte ha precisato che in ipotesi di cambio appalto, si configura un trasferimento di ramo d’azienda salvo che emergano elementi di discontinuità organizzativa e funzionale tra le due gestioni.

L’imprenditore subentrante, che nega il trasferimento di azienda, è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi concreti e rilevanti che interrompano la continuità organizzativa e funzionale del ramo d’azienda.

Riguardo alla "discontinuità", secondo la Cassazione occorre valutare tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il cambio appalto, tra cui:

  • il trasferimento di beni materiali e immateriali (i.e. edifici, attrezzature e know-how)
  • l'eventuale riassunzione del medesimo personale;
  • l'eventuale conservazione dei rapporti con i clienti;
  • il grado di somiglianza tra le attività esercitate prima e dopo il cambio appalto;
  • l'eventuale interruzione temporale delle operazioni.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che:

i) L’utilizzo degli stessi locali e di parte della strumentazione tecnica, forniti dalla stazione appaltante, era indicativo della continuità organizzativa.

ii) Nuovi cartellini e divise da parte della subentrante costituiva un’innovazione accessoria che non interrompeva il nesso organizzativo.


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