La Cassazione con ordinanza n. 6266 dell’8 marzo 2024 (scaricabile in fondo), ha affermato che, la domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’appaltante utilizzatore è soggetta ai termini di decadenza previsti dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010 solo se c'è un atto scritto proveniente dall’utilizzatore che abbia negato la titolarità del rapporto.

Secondo i giudici, infatti, se il lavoratore non riceve un atto scritto che neghi la titolarità del rapporto non può decorrere alcun termine decadenziale.

La Corte ha anche chiarito che, qualora l’appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore impiegato in un appalto, l’azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, diretta a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell’appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall’articolo 6 della Legge n. 604/1966 (come modificato dall’articolo 32 della Legge n. 183/2010), mentre non lo è l’azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti del committente/utilizzatore, diretta ad accertare un’interposizione fittizia di manodopera.


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