Il cosiddetto superminimo, cioè la somma aggiuntiva rispetto ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo, pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è di regola assorbibile nei successivi aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo, a meno che non sia diversamente previsto.
Tuttavia, dal fatto che il valore del "superminimo” resti invariato nel tempo, nonostante gli aumenti dei minimi retributivi sopraggiunti nel corso del rapporto di lavoro, può essere desunta la volontà delle parti (per fatti concludenti) di renderlo “non assorbibile”, così prevalendo la sostanza (fatti) sulla forma (previsione nel contratto di assunzione).
Bisogna, infatti, ricostruire la comune volontà delle parti tenuto conto anche degli elementi extra-testuali ed in particolare il comportamento complessivo precedente e successivo alla stipulazione del contratto di assunzione.
Questo è il principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza del 5 agosto 2026, n. 24475), secondo cui, ai sensi dell’articolo 1362 codice civile, il dato testuale del contratto, seppur importante, non è decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, poiché “il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole”.
L’interpretazione del contratto è, infatti, un “percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime ...
In altre parole, oltre all’elemento letterale, il richiamo codicistico alla comune intenzione delle parti impone di “estendere l’indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i quali deve tenersi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti”
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