Avuto riguardo alla corretta applicazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981 il Tribunale di Catania (sentenza del 16 luglio 2024 n. 3869) osserva come tale normativa colleghi una congrua tutela dell'ipotizzato autore dell'illecito (di poter definire la propria posizione incerta onde eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa) ai tempi limitati della procedura che porta all'irrogazione della sanzione.
L'art. 14 citato stabilisce così che i termini ivi previsti (di novanta e centottanta giorni) per la notifica degli estremi della violazione, decorrono dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli estremi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario alla P.A. per valutare e ponderare gli elementi acquisiti.
In particolare, se, da un lato, il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'Amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, dall'altro lato, tuttavia, ciò non deve andare a scapito dell'interesse dell'ipotizzato autore dell'illecito a vedere concluso l'accertamento in tempi brevi.
Nel contemperamento delle suddette esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di affermarne o meno la complessiva congruità in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto e del tipo di indagini da svolgere.
Nel computo del tempo necessario alla P.A. per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti assumono rilievo non solo gli atti di indagine effettuati ma anche l'insieme delle attività, più o meno articolate, finalizzate al completo accertamento di tutti gli aspetti della fattispecie. Sull'individuazione - rimessa al Giudice - del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicchè il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione.
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