E' illegittimo il licenziamento basato su dati, estratti dal pc del lavoratore, riferibili ad un periodo antecedente all’insorgere del "fondato sospetto" che ha generato la necessità del controllo datoriale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 13 gennaio 2025, n. 807.
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IL CASO:
un dirigente veniva licenziato dopo che il suo datore di lavoro aveva scoperto informazioni contenute in alcuni file all’interno del suo pc durante un controllo scaturito da un alert del sistema informatico.
I giudici d'appello accoglievano l'impugnazione, ritenute inutilizzabili (ai fini disciplinari) le informazioni alla base del licenziamento, poiché antecedenti rispetto al fondato sospetto.
Giudizio confermato dai giudici di Cassazione con l'ordinanza sopra menzionata.
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Pertanto, il datore di lavoro deve provvedere alla raccolta dei dati solo a partire dal momento dell’insorgenza del sospetto, potendo utilizzare solo queste informazioni ai fini sanzionatori.
Rimane invece preclusa al datore di lavoro sia la possibilità di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto, sia utilizzare tali informazioni a scopi disciplinari, in quanto detto comportamento legittimerebbe l’uso di dati probatori raccolti in anticipo ed a prescindere dal sospetto di condotte illecite.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.