In relazione al contratto di somministrazione del lavoro (D.lgs. n. 81/2015) l’invio in missione di un lavoratore, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, determina in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con pronuncia del 7 novembre 2025, n. 29577, in linea con precedenti pronunce (Cass. nn. 23495, 23494 e n. 29570 del 2022) ed anche alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria (v. Direttiva 2008/104 e C.G.U.E.14 ottobre 2020, C-681/2018; 17 marzo 2022, C-232/20).

La missione presso un’impresa utilizzatrice deve avere, per sua natura, carattere temporaneo.

Dall'assenza di temporaneità consegue il carattere abusivo del ricorso ala somministrazione.

Valgono per il rapporto tra somministratore e lavoratore e, di riflesso, all’utilizzazione in missione, le regole stabilite per il rapporto a termine, compreso il limite di 24 mesi di cui all’19 D.lgs. n. 81/2015.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “La somministrazione di lavoro realizza un rapporto trilatero tra un’agenzia di lavoro, un utilizzatore e un lavoratore, nell’ambito del quale si collocano un rapporto di lavoro subordinato del lavoratore con l’agenzia e un rapporto commerciale tra quest’ultima e la società utilizzatrice. Questi distinti contratti, pur conservando ciascuno la propria causa e le rispettive caratteristiche tipologiche, sono, tuttavia, funzionalmente collegati al raggiungimento di uno scopo unitario, quello di fornire lavoro subordinato flessibile ad un soggetto che, pur non essendo il formale datore di lavoro, esercita i poteri e le prerogative di quest’ultimo. Il rapporto di lavoro che lega il dipendente all’agenzia ha tratti peculiari in quanto il lavoratore si impegna ad eseguire la prestazione in favore di un terzo, l’utilizzatore; nello stesso tempo, lo svolgimento della prestazione in favore del terzo costituisce adempimento dell’obbligo assunto dal prestatore nei confronti del somministratore ed esecuzione del contratto commerciale tra l’agenzia e il suo cliente”.

Pertanto, se la somministrazione supera i limiti temporali o funzionali consentiti, il lavoratore deve essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, il quale è il vero datore di lavoro che “effettivamente utilizza le prestazioni lavorative anche ove i lavoratori siano formalmente assunti da un altro soggetto (datore apparente), a prescindere da ogni indagine sull’esistenza di accordi fraudolenti tra interponente e interposto (v.  Cass., S.U., n. 22910/2006).


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