La Cassazione con ordinanza n. 12790/2024 (scaricabile in fondo) ha ribadito che i corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro si possono svolgere anche in orario che non corrisponde al normale orario di lavoro, ma comunque esigibile dal datore di lavoro come orario straordinario.

Per tale motivo è stato rigettato il ricorso di un dipendente rimasto in aspettativa non retribuita per 9 mesi dopo aver rifiutato di partecipare al corso di formazione, poi frequentato solo parzialmente.

I giudici hanno evidenziato come il concetto di orario di lavoro, contenuto nell’articolo 1 comma 2 del D.lgs. n. 66/2003, abbia un significato ampio e comprende anche i periodi in cui il lavoratore presta l’attività oltre l’orario ordinario previsto dalla legge o dal contratto collettivo, con diritto alle maggiorazioni retributive dovute.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.