Le insistenti e indesiderate avances del superiore gerarchico nei confronti della dipendente integrano molestia di genere, vietata ai sensi dell'art. 26, comma 1, Decreto Legislativo n. 198/2006.
Il licenziamento per assenza ingiustificata intimato alla lavoratrice in conseguenza del rifiuto opposto alle avances del proprio superiore integra una ritorsione riconducibile all'art. 26, comma 3, d.lgs. 198/2006 ed è pertanto nullo, in quanto adottato in conseguenza dell'esercizio del diritto alla libera autodeterminazione affettiva e sessuale rispetto a comportamenti indesiderati lesivi della dignità.
Di conseguenza è riconosciuta la tutela della reintegrazione e risarcimento ai sensi dell'articolo 2 comma 1 Dlgs. 23/2015.
Resta tuttavia escluso il risarcimento del danno ulteriore in difetto di prova di specifiche modalità offensive del recesso o di concreti pregiudizi alla salute.
(Tribunale di Trento, sentenza n. 15 del 20 febbraio 2026)
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