Una lavoratrice licenziata, avendo ricevuto la comunicazione di revoca del licenziamento il 16° giorno successivo alla data di sua impugnazione (ma spedita il 15° giorno), aveva considerato inefficace la revoca a norma del comma 10 dell’art. 18 della Legge n. 300/1970 (nel regime di Jobs Act la revoca è prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 23/2015) e si era rifiutata di riprendere servizio, così ricevendo un nuovo licenziamento.

Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione la questione da risolvere era se i 15 giorni per l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di revoca del licenziamento dovessero intendersi scaduti alla data di ricezione della relativa comunicazione oppure alla data di sua spedizione.

Orbene, la Corte di Cassazione con l'ordinanza pubblicata il 14 giugno 2024 (scaricabile in fondo) ha stabilito che, dovendo la revoca essere “effettuata” (v. testo della norma) nei 15 giorni dalla “comunicazione” dell’impugnazione del licenziamento, è sufficiente che la spedizione della relativa comunicazione avvenga entro il suddetto termine.

Dunque, nel caso specifico è stata affermato la legittimità del nuovo licenziamento intimato alla lavoratrice per mancato rientro in servizio a seguito della revoca del primo licenziamento.


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