È stato affermato il diritto dei lavoratori alla retribuzione dei minuti giornalieri trascorsi tra “la timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso e il completamento della procedura di log-on” e quelli trascorso tra “il completamento della procedura di log-off fino alla timbratura del cartellino al tornello all’uscita”.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 28 maggio 2024, n. 14848 (scaricabile in fondo) ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Roma che “si è adeguata a quella che è l’interpretazione corrente e consolidata della normativa sull’orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e delle direttive comunitarie 93/104 e 203/88”, avendo fondato la propria pronuncia sul principio secondo cui “il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023)”.

Inoltre, è stato richiamato il principio secondo cui, ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, c. 2, lett. a) D.Lgs. 66/2003 attribuisce rilievo “non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (sentenza n. 13466/2017)”.

I giudici hanno evidenziato come l’attività in questione risulti “eterodiretta e obbligatoria” poiché è il datore di lavoro che “ha deciso come strutturare la propria sede e dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti e il percorso da effettuare; che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica e ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all’uso della stessa determinando così anche i tempi necessari”; ed è la stessa datrice che “ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso”.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.