La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27698 del 25.10.2024 (scaricabile in fondo) ha affermato il diritto del lavoratore licenziato alla reintegrazione per una condotta di gravità analoga a quelle per cui il CCNL, formulando una elencazione esemplificativa, preveda una sanzione conservativa.
Già la Corte d’Appello riconosceva al lavoratore la tutela reintegratoria, ritenendo le condotte contestate fossero di gravità analoga a quelle tenute dal "lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda" e dal "lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda", tipologie entrambe punite con sanzione conservativa dal CCNL applicato al rapporto.
Per i giudici di Cassazione rileva che, nelle ipotesi in cui la disciplina collettiva prevede le sanzioni conservative esemplificativamente, il giudice ben può effettuare una valutazione in concreto per ritenere che la condotta tenuta dal lavoratore sia riconducibile, per contiguo disvalore disciplinare, alla fattispecie aperta che prevede le infrazioni punibili con sanzione conservativa.
Non si tratta di estendere la sanzione conservativa ad ipotesi non previste, quanto piuttosto di prendere atto che le parti sociali hanno inteso descrivere le fattispecie suscettibili di una sanzione non risolutiva del rapporto di lavoro mediante una elencazione di casi, che però, per espressa previsione, ha una valenza meramente esplicativa.
E', quindi, consentito al giudice di ricondurre la condotta contestata, pur se non direttamente ascrivibile a una di quelle oggetto di elencazione, nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa, sulla base della valutazione che la mancanza accertata sia di gravità omologabile a quella che connota le infrazioni esplicitamente menzionate nel catalogo.
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