👉 Di regola, la registrazione di conversazioni tra presenti all'insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza (Cass. n. 11999/2018)
👉 Tuttavia, può essere legittima - non rilevante ai fini disciplinari – la condotta del lavoratore che abbia registrato conversazioni con colleghi e/o superiori per tutelare la propria posizione in azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità , alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. n. 11322/2018).
👉 Infatti, "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso” (Cass. n. 27424/2014).
👉 Si tratta di una questione estremamente delicata, che esige un bilanciamento tra la tutela di due diritti fondamentali ed entrambi costituzionalmente garantiti: il diritto alla riservatezza contro il diritto di difesa.
SarĂ compito del giudice interpellato valutare rigorosamente se la registrazione sia effettivamente funzionale alla tutela/difesa del lavoratore, considerando attentamente tutti i dettagli della specifica vicenda.
Puoi scaricare Cass. civ. sez. lavoro n. 31204/2021 (dep. il 02/11/2021)
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.