Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 137 del 7 marzo 2024 ha accolto il reclamo presentato da una lavoratrice che aveva chiesto alla banca, di cui era stata dipendente, di accedere al suo fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

La banca nel rispondere a tale richiesta aveva omesso diverse informazioni alla base del procedimento disciplinare, in particolare la corrispondenza intrattenuta dalla banca con una terza persona, che lamentava l’illecita comunicazione di informazioni riservate del marito correntista alla lavoratrice, che le aveva utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Il Garante ha osservato che il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta. In base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare la fondatezza dei motivi della richiesta.

Pertanto l’ Autorità a sanzionato la banca con una sanzione di € 20.000,00 tenuto conto della natura, gravità e durata della violazione, ma anche dell’assenza di precedenti analoghi.

Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l’approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Gli articoli 12 e 15 del GDPR, attinenti alla tematica in esame, sono formulati in termini molto ampi, riconoscendo agli interessati il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma di un trattamento dati in corso, di ricevere informazioni dettagliate sulle modalità, oltre a poter richiedere copia dei dati trattati.

Mentre al diritto di accesso del lavoratore non sono previste particolari limitazioni, il citato articolo 12 del GDPR consente ai responsabili del trattamento di opporsi alle richieste manifestamente infondate o eccessive ma tali limitazioni devono esser interpretate in modo restrittivo.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.