I permessi previsti dalla Legge n. 104/1992 e il congedo straordinario non sono concepiti nel senso che il lavoratore è obbligato a restare accanto alla persona assistita in ogni momento della giornata.

Con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026 i giudici della Corte d’Appello di Bologna hanno confermato l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che, durante le giornate dedicate all’assistenza della madre disabile, si era allontanata per qualche ora per recarsi al mare.

Secondo i giudici, lo svolgimento di attività personali o ricreative non configura automaticamente un abuso.

Occorre verificare in concreto:

  • la durata degli allontanamenti;
  • l’assistenza effettivamente prestata;
  • l’organizzazione complessiva della giornata;
  • la permanenza del collegamento tra l’assenza dal lavoro e la cura del familiare.

L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.