La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24916 pubblicata il 17/09/2024 (ed anche con sent. 24952/2024) ha sostenuto che anche la contribuzione figurativa va computata ai fini della maturazione dei requisiti contributivi previsti per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, della Legge 214/2011 (anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), ed il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva previsto dalla previgente normativa non si applica al nuovo sistema riformato dalla Legge Fornero.
In particolare, i giudici hanno sostenuto che:
- "l'esclusione della contribuzione figurativa nell'ambito di applicazione del comma 10 (come invocata dall'INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l'ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione"
- "peraltro, sulla base del criterio letterale dell'interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base di computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l'effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice".
Nulla di nuovo invece riguardo ai requisiti contributivi previsti dal comma 11 dell'articolo 24 relativamente al trattamento pensionistico anticipato da parte di soggetti con anzianità contributiva non antecedente al 01/01/1996 (20 anni di contribuzione effettiva ed età anagrafica di 64 anni).
Ricordiamo che in Italia esistono due forme pensionistiche il cui accesso è previsto al raggiungimento dell'età pensionabile, fermo restando il requisito contributivo, ossia la pensione di vecchiaia retributiva e la pensione di vecchiaia contributiva, che si distinguono per il criterio di calcolo della prestazione pensionistica.
L’applicazione di tali metodi di calcolo dipende dal raggiungimento dei requisiti - anagrafici e contributivi – prima o dopo all'entrata in vigore delle riforme pensionistiche del 1995 e del 2011.
Fino al 31/12/1995 vigeva il solo sistema pensionistico retributivo in cui, in poche parole, la prestazione pensionistica era determinata sulla base della retribuzione mediamente percepita nell'ultimo periodo antecedente al pensionamento.
La Legge n. 335/1995 (cd. riforma Dini) introdusse il metodo di calcolo contributivo in base al quale la prestazione pensionistica andava determinata sulla base dei contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati annualmente e tenuto conto del periodo di pensionamento presunto; metodo applicato solo ai soggetti privi di contribuzione al 31/12/1995.
Inoltre, la riforma Dini introdusse un metodo misto, in cui entrambi i metodi di calcolo convivevano fino al graduale passaggio al sistema contributivo:
- metodo retributivo applicato ai lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31/12/1995;
- metodo misto applicato ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31/12/1995;
- metodo contributivo applicato ai lavoratori privi di versamenti prima del 01/01/1996 (per es. prima assunzione dopo il 31/12/1995).
La riforma del 2011, intervenendo sul processo di transizione introdotto nel 1995, ha uniformato i tre metodi di calcolo e stabilito l'applicazione del solo metodo di calcolo contributivo per la determinazione della prestazione pensionistica a far data dal 01/01/2012.
Inoltre, tale riforma, sempre a far data dal 01/01/2012, introdusse:
- nuovi criteri di calcolo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ridefinendo i requisiti anagrafici mediante l'innalzamento dell'età minima pensionabile;
- e la nuova pensione anticipata in sostituzione della pensione di anzianità allora presente.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.