• La durata legale o contrattuale del preavviso può essere consensualmente modificata. È quindi valida la clausola nel contratto di assunzione che preveda un termine di preavviso di dimissioni più lungo di quello previsto dal CCNL di riferimento.
  • Il patto di prolungamento della durata del preavviso deve però prevedere un determinato corrispettivo a favore del lavoratore, ossia un beneficio economico o di carriera.
  • Al patto di prolungamento del preavviso non si applica l’art. 1341 comma 2 c.c.; non è quindi una clausola vessatoria.
  • Il patto di prolungamento del preavviso e il piano di retention hanno cause diverse fra loro non sovrapponibili: con il primo il lavoratore garantisce il trascorrere di un concordato lasso temporale prima del recesso; con il secondo il datore di lavoro incentiva il dipendente a garantire una maggiore stabilità nell’arco temporale previsto. L’uno non fa venir meno l’altro, per cui potrebbe accadere che venga rispettato il termine di preavviso, ma non quello del piano di retention e viceversa.



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