È orario di lavoro il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dalla sede aziendale al luogo d'intervento e per rientrare in azienda, una volta conclusa l’attività presso i clienti.

Infatti, in ipotesi di personale addetto agli interventi presso i clienti, rientra nella nozione di orario il periodo di tempo tra l’arrivo in azienda per prelevare le attrezzature necessarie e per ricevere le direttive datoriali ed il rientro, al termine delle attività, presso i locali aziendali.

Così afferma la Cassazione nella recente ordinanza n. 16674 del 17 giugno 2024 (scaricabile in fondo), rammentando che "Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa
rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del
datore di lavoro; ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico "on field", addetto all'installazione
e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti, dotato di un terminale
aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere, "timbrare" l'orario di
inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi collettivi
che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo
necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo
intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso"
(così Cass. n. 37286/2021).

Sono da considerare nulli gli accordi collettivi che pongano a carico del lavoratore il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.