Con l’ordinanza n. 35576 del 20/12/2023 la Cassazione afferma che l'inerzia o il ritardo del lavoratore nell’esercizio di un proprio diritto non sono sufficienti per ritenere rinunciato il diritto stesso.

In particolare, afferma la Cassazione:

  • affinché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il dipendente ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersene;
  • dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà del lavoratore di rinunciare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa;
  • il semplice ritardo nell'esercizio del diritto non può costituire motivo per negare la tutela, nemmeno nell'ipotesi in cui la condotta possa indurre il datore di lavoro a credere che il diritto non sarà più esercitato.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.