Con la sentenza n. 2385 del 17/09/2024 il Tribunale di Foggia, sezione lavoro e previdenza, ha accolto l'opposizione ad un avviso di addebito emesso dall'Inps, avente ad oggetto la richiesta di versamento, alla gestione commercianti, dei contributi a percentuale sugli utili conseguiti dalla società ma non distribuiti al socio.

In particolare, ai sensi dell’articolo 3-bis del Decreto Legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/1992, per l’iscrizione negli elenchi previdenziali dei commercianti è dovuta, oltre alla contribuzione fissa, un’ulteriore contribuzione a percentuale sul reddito effettivamente prodotto la cui la base imponibile è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.

Si ritiene che l'art. 47 del T.U.I.R., laddove prevede che gli utili "distribuiti" in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo, si riferisca solo agli utili distribuiti.

Ciò perché soltanto nel momento in cui gli utili vengono distribuiti (sotto forma di dividendi o di altro), costituiscono per il socio che li ha percepiti un reddito di capitale da sottoporre a tassazione.

Se invece non vengono distribuiti, la partecipazione del socio al capitale della società non genera alcun reddito di capitale da assoggettare a tassazione.

In sostanza, questa partecipazione dà luogo ad un reddito imponibile non in base al mero riscontro della spettanza degli utili realizzati dalla società, ma solo se ed in quanto gli utili siano effettivamente percepiti, perché distribuiti. Tanto in base al principio dell’effettivo conseguimento del reddito che informa la materia contributiva.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.