Con sentenza n. 19 del 19 marzo 2026, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un sanitario formalmente incaricato come collaboratore autonomo a partita IVA.
Di conseguenza, la società appellata è stata condannata al pagamento del TFR, calcolato sull’intera durata del rapporto, con esclusione del principio di assorbimento di tale credito nel trattamento complessivamente già percepito.
La Corte d’Appello ha ribadito il principio secondo cui ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti del personale sanitario “il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non riveste valore assorbente, né vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, da riconoscersi come prevalenti ai fini qualificatori”.
La stessa Corte d'Appello di Milano con una precedente sentenza (n. 24 del 23 marzo 2022) aveva dichiarato che “in caso di accertamento del vincolo di subordinazione per gli esercenti la professione medica, la natura subordinata … può essere affermata sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, … in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”.
Anche la Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza n. 2341 del 4 febbraio 2026, ha espresso medesimi principi (peraltro confermando la sentenza n. 706 dell’11 ottobre 2022 sempre della Corte d’Appello di Milano).
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