Sono diverse le sentenze ottenute dal nostro Studio legale contro l'INPS ed a favore dei lavoratori marittimi esteri alle dipendenze di MSC Malta Seafarers Company Limited, datore di lavoro comunitario.
- Tribunale di Palmi, sentenze 904 del 2 ottobre 2026, n. 1236 del 19 dicembre 2025, n. 1026 del 24 ottobre 2025, n. 653 del 17 giugno 2025, n. 135 del 6 febbraio 2025, n. 501 del 2 maggio 2023 e n. 542 del 25 marzo 2022
- Tribunale di Torre Annunziata, sentenze n. 2396 del 4 dicembre 2025 e n. 1753 del 2 ottobre 2024
- Tribunale di Trani, sentenza n. 2481 dell'11 dicembre 2024
Le sentenze hanno condiviso le nostre argomentazioni in relazione alla normativa comunitaria ed alle Circolari dell'INPS, tenendo conto anche di una comunicazione in nostro possesso da parte della direzione centrale dell'ente previdenziale.
I giudici hanno ritenuto infondata la tesi dell'INPS secondo cui il lavoratore marittimo di MSC non avrebbe diritto alla indennità di disoccupazione NASPI in base a quanto previsto dall'all’art. 47, comma 1, Legge n. 413 del 1984 e poiché il datore di lavoro MSC versa la contribuzione dei lavoratori presso le casse dell’INPS sotto la categoria "Contribuzione marittima estera", con obbligo assicurativo limitato all'assicurazione IVS.
Segnaliamo poi che:
- Per il riconoscimento del diritto alla NASPI a nulla può rilevare il fatto che "se il marittimo che sbarca in Italia e presenta domanda di NASpI non è in possesso del documento portatile U1, occorre avviare – sulla piattaforma EESSI – un UB_BUC_01 per chiedere le informazioni necessarie alla definizione della domanda. Successivamente andrà chiesto il rimborso, per il tramite dell'Organismo di collegamento (DCM Roma), dei primi tre/cinque mesi di prestazione (circolari nn. 85/2010 e 105/2015)". Infatti, come afferma il Tribunale, "trattasi di procedure interne, concernenti i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in regime comunitario che non incidono sul diritto alla prestazione del lavoratore" (sentenza n. 1753 del 2 ottobre 2024).
- Per l'applicazione al caso della regolamentazione comunitaria in materia (art. 65 del Regolamento CE n. 883/2004) "ciò che rileva è il datore di lavoro comunitario, che ha versato i contributi" (sentenza n. 2396 del 4 dicembre 2025)
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro