Dal 1° gennaio 2025 per accedere alla NASpI è necessario soddisfare un nuovo requisito contributivo:

le 13 settimane di contribuzione (circa 3 mesi) richieste dovranno essere maturate esclusivamente con l’ultimo datore di lavoro.

Il nuovo requisito riguarda i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria, abbiano:

  • interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie;
  • risolto consensualmente il rapporto, salvo eccezioni.

Eccezioni:

  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni in maternità
  • Risoluzione consensuale per licenziamento oggettivo

Esempio:

il sig. Caio si dimette volontariamente a marzo 2025 per passare a un nuovo impiego ma sfortunatamente viene licenziato dopo un mese per mancato superamento del periodo di prova. Con la nuova regola egli non avrà diritto alla NASpI perché non ha maturato le 13 settimane di contributi nell’ultimo rapporto di lavoro.

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Ulteriori novità in materia di NASpI e malattia sul lavoro sono attese dall’Inps ed entreranno in vigore dal 1° marzo 2025.

In caso di malattia o infortunio sul lavoro, il termine massimo per la domanda di accesso alla Naspi (68 giorni dalla decadenza del rapporto di lavoro) è sospeso per tutta la durata dell’evento. Al termine del periodo di malattia/infortunio sarà preferibile allegare alla domanda di NASPI un certificato medico che attesti che il lavoratore ha riacquistato la capacità lavorativa, in modo da velocizzarne la liquidazione.

Sull’accesso alla Naspi avranno effetto, infine, le modifiche contenute nel DDL Lavoro, approvato nel mese di dicembre 2024, In particolare, l’articolo 19 introduce un nuovo meccanismo che stabilisce che, dopo 16 giorni di assenza ingiustificata da parte del lavoratore, il rapporto di lavoro sarà considerato risolto per sua volontà e, pertanto, non determinerà l’obbligo di licenziamento da parte dell’azienda. In questo modo il lavoratore, considerato dimissionario, non potrà accedere alla Naspi, dato che l’indennità di disoccupazione, per come già detto, spetta solo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro. Conseguentemente, il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento all’Inps, vale a dire la somma richiesta allo stesso in caso di licenziamento di un lavoratore quale finanziamento della NASPI.

Il messaggio 27 dicembre 2024, n. 4468 informa che queste indicazioni entreranno in vigore dal 1° marzo 2025 e che, con successivo messaggio, verranno fornite indicazioni operative e procedurali per la gestione delle domande da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata del sito INPS.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.