Se, dopo la sentenza di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione per nullità del licenziamento, il lavoratore esercita l’opzione per l’indennità sostituiva della reintegrazione (pari a 15 mensilità):
- non ha diritto a percepire la NASPI per il periodo successivo all’opzione, poiché la fine del rapporto di lavoro deriva dalla sua volontà e ha “l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria” (differente da quella del lavoratore licenziato).
- ma non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell’intervallo di tempo tra la data del licenziamento e quella di esercizio dell’opzione (indennità di 15 mensilità in luogo della reintegrazione), dato che il diritto alla indennità di disoccupazione viene meno solo con il ripristino, di fatto, del rapporto contrattuale e del relativo trattamento economico.
Lo ha stabilito recentemente Corte di Cassazione (sentenza del 3 settembre 2026, n. 24981) nel giudizio avente ad oggetto la richiesta da parte dell'INPS nei confronti del lavoratore licenziato di restituzione dell’indennità di disoccupazione percepita nel periodo compreso tra il licenziamento e la sentenza di condanna alla condanna alla reintegrazione sul luogo di lavoro, rimasta tuttavia ineseguita data la scelta del lavoratore di optare per l’indennità sostituiva pari a 15 mensilità.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.