Ha diritto alla Naspi il lavoratore dimessosi per giusta causa da mancato riconoscimento del superiore inquadramento, anche dopo la stipula dell'accordo conciliativo con l'ex datore di lavoro, poiché le ipotesi di giusta causa non costituiscono una categoria tassativa, ma ricomprendono anche fattispecie atipiche.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Milano con la sentenza n. 2195 del 24 giugno 2024 (scaricabile in fondo), che, accertando il sotto-inquadramento del lavoratore, ha affermato alcuni interessanti principi:

  • il mancato riconoscimento del superiore inquadramento rappresenta giusta causa delle dimissioni;
  • le ipotesi di giusta causa di dimissioni, quindi di disoccupazione involontaria, non sono tassative, bensì costituiscono una categoria aperta a ipotesi atipiche, sicché non sono solo quelle previste dalla Circolare INPS n.92/1995 (oltre che dalla circolare INPS 94/2015)
  • un accordo di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra il lavoratore e il datore di lavoro a seguito delle dimissioni non vale ad escludere la giusta causa delle rassegnate dimissioni.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.