Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 23876/2025 hanno chiarito che il lavoratore che abbia percepito la NASPI a seguito della cessazione di un contratto a termine, non è tenuto alla restituzione anche se successivamente ottiene in giudizio la conversione in rapporto a tempo indeterminato, per accertata nullità del termine apposto.

Rileva il principio secondo cui il diritto alla Naspi è legato unicamente allo stato di bisogno generato al momento della perdita dell’occupazione da parte del lavoratore.


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