La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.125 del 25 febbraio 2026, ha ribadito il principio di immodificabilità dei motivi del licenziamento.
ha ribadito il principio generale secondo cui un andamento economico negativo non è un presupposto indispensabile per la legittimità del licenziamento.
Tuttavia, se il datore di lavoro, nella lettera di licenziamento, individua la causa specificamente nel "calo del fatturato e degli ordini", si vincola a fornire la prova di tali circostanze.
La Corte ha ritenuto il licenziamento illegittimo proprio perché la documentazione contabile prodotta dalla società smentiva il calo di fatturato, evidenziando anzi un aumento delle vendite e dei ricavi nel periodo antecedente il licenziamento.
Il motivo del licenziamento non è una semplice formalità.
Una volta esplicitato, esso definisce il perimetro dell'onere probatorio a carico dell'azienda. Se la prova delle ragioni addotte fallisce, il licenziamento è illegittimo, a prescindere da altre possibili, ma non dichiarate, esigenze organizzative.
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