La sola mancata comunicazione preventiva di assunzione non è sufficiente ai fini della maxisanzione.

Occorre che il lavoratore in nero sia o sia stato occupato, di fatto, come dipendente ed è l’ispettore a dover provare rigorosamente la presenza delle condizioni della subordinazione.

Lo ha chiarito l’ispettorato nazionale del lavoro (INL) nella nota n. 1556/2024, che ha aggiornato il vademecum per l’applicazione della maxisanzione dopo la riforma del D.L. n. 19/2024, convertito con la Legge n. 56/2024.

L’INL spiega, inoltre, che l’ispettore, tramite diffida obbligatoria, consente al datore di lavoro di regolarizzare i lavoratori in nero e così accedere al regime premiale, che consente il pagamento della maxisanzione in misura minima. 


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