I giudici di Cassazione hanno affermato (ordinanza n. 5445 dell’11.03.2026) che il mancato e protratto versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro rappresenta giusta causa di dimissioni che, quindi, non richiedono preavviso e consentono l’accesso alla Naspi.
Per quanto riguarda la gravità dell’inadempimento contributivo, per la Cassazione questo “assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata”. Di conseguenza, il mancato versamento dei contributi, specialmente se ripetuto e prolungato nel tempo, rappresenta un inadempimento di notevole gravità. Infatti, tale comportamento del datore di lavoro è idoneo a violare i fondamentali obblighi contrattuali, così causando un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario sul quale si fonda il rapporto di lavoro.
Quanto alla nozione di “immediatezza” nelle dimissioni per giusta causa, la Corte ha precisato che non va intesa in senso meramente cronologico, come un breve intervallo temporale tra il fatto ed il recesso. Infatti, nel caso di un inadempimento continuativo e perdurante, come l’omissione contributiva, l’illegittimità della condotta datoriale è presente in ogni momento, fino alla cessazione del rapporto. La Corte ha quindi chiarito che nel caso sottoposto al suo esame “l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente, quindi, il requisito dell’immediatezza”.
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