È stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente basato sui dati del GPS installato sull’autovettura aziendale.

I giudici di Cassazione con sentenza n. 43873 del 24 novembre 2025 hanno considerato ammissibile tale controllo se funzionale all’accertamento di condotte illecite.

Nel caso specifico, a seguito di segnalazioni dei clienti in ordine a disservizi nell’esecuzione dell’attività (di sorveglianza), la società aveva avviato delle verifiche per ricostruire le modalità di svolgimento del servizio del durante l’orario di lavoro. L’analisi del GPS del veicolo aziendale forniva dati (luoghi/tempi di lavoro) differenti rispetto a quelli dichiarati dal lavoratore nel proprio rapporto. E così il datore di lavoro decideva di contestare in via disciplinare al lavoratore la condotta ritenuta non coerente con le modalità operative del servizio di guardia; che, peraltro, non era un episodio isolato, e simili condotte erano già state sanzionate (in via conservativa). All’esito della procedura disciplinare il datore di lavoro decideva di licenziare il lavoratore in tronco, cioè per giusta causa.

La Cassazione ha confermato il giudizio della Corte d’Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, qualificando i controlli come difensivi e, pertanto, estranei all’ambito applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretti ad accertare comportamenti potenzialmente illeciti e pregiudizievoli per l’organizzazione aziendale. Inoltre,  i giudici dell’appello avevano ritenuto che la condotta del lavoratore fosse incompatibile con i doveri di correttezza e lealtà e idonea a incidere negativamente sul vincolo fiduciario.

In conclusione, la pronuncia riafferma che le risultanze del GPS installato sull’auto aziendale possono legittimamente fondare un licenziamento per giusta causa quando il controllo sia riconducibile a finalità difensive e risulti funzionale all’accertamento di condotte non conformi agli obblighi contrattuali, senza risolversi in una vigilanza generalizzata sull’adempimento della prestazione lavorativa. 


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