Nel giudizio di proporzionalità di un licenziamento disciplinare rispetto all’addebito contestato, il giudice deve attenersi alla scala valoriale prevista dalla contrattazione collettiva per le sanzioni disciplinari.
Principio ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17548 del 30/06/2025, che ha confermato il giudizio di merito che ha ritenuto illegittimo il licenziamento, in quanto, sebbene la condotta del lavoratore fosse caratterizzata da urla, bestemmie e ira verso colleghi, è stata accertata l'assenza sia di gravità necessaria per l'espulsione, sia di un danno concreto e di turbamento dell’ambiente lavorativo, posto che la condotta era cessata dopo l’intervento del superiore. In ogni caso, la condotta così accertata rientrava tra le infrazioni disciplinari sanzionabili con misure conservative.
Perciò, essendo il comportamento del lavoratore punibile con sanzione conservativa in base alle previsioni della contrattazione collettivo, i giudici di Cassazione hanno confermato il giudizio di illegittimità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro con il relativo risarcimento (fino a un massimo di 12 mensilità).
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.