Con l'ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024 (scaricabile in fondo), i giudici di Cassazione hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore per aver svolto, nei giorni di assenza per malattia, attività extralavorative incompatibili con la malattia certificata ovvero per essersi trovato in condizioni di salute compatibili con la regolare ripresa del servizio.
In particolare, secondo i giudici il comportamento del dipendente si poneva in contrasto con il generale obbligo di correttezza e buona fede nonché con il dovere contrattuale di diligenza e fedeltà nell’esecuzione del rapporto lavorativo che impongono al lavoratore assente per malattia informare il datore di lavoro sull'anticipato recupero delle proprie capacità e vietano lo svolgimento di attività extralavorative che possano ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio.
In considerazione di ciò, hanno ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento per comportamenti disciplinarmente rilevanti quanto meno a titolo di colpa ed imprudenza, noncuranza verso gli obblighi contrattuali, scarsa collaborazione con il datore di lavoro per consentire il regolare funzionamento del rapporto negoziale.
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