Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 198/2006
- Comma 2: "Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio".
- Comma 3: "Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio".
- Comma 5: "Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine".
La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio è relativa, essendo prevista la possibilità della prova contraria, ma nelle sole ipotesi di cui al comma 5, art. 35 d.lgs. n. 198/2006, le quali sono soggette a stretta interpretazione. La lavoratrice è sgravata dall’onere di dimostrare la discriminazione, gravando sul datore di lavoro l’onere di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto (Cass. Civ. n. 18325/2016).
La tutela ex art. 35 citato non si estende agli uomini (Cass. Civ. 28926/2018)
Di recente la Corte di Cassazione con con l'ordinanza n. 10286 del 16 aprile 2024 (scaricabile in fondo) ha affermato i seguenti principi:
“1. La presunzione relativa di collegamento fra licenziamento e
matrimonio opera anche in presenza di un licenziamento collettivo.
2. Le tre ipotesi previste dal co. 5^ dell’art. 35 d.lgs. n. 198/2006 non
esprimono una regola generale, bensì costituiscono eccezioni alla regola
generale rappresentata dal divieto di licenziamento a causa di matrimonio e
pertanto non sono suscettibili di interpretazione estensiva né tantomeno di
applicazione analogica (art. 14 disp.prel.c.c.).
3. La cessazione dell’attività aziendale, quale eccezione al divieto di
licenziamento a causa di matrimonio, non sussiste qualora sia cessato solo
un reparto aziendale, per quanto autonomo”.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.