Per scegliere i dipendenti da licenziare vanno considerate anche le mansioni svolte in passato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18093 del 2 luglio 2024, a conferma del giudizio della Corte d'appello, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento per non corretta applicazione dei criteri di scelta, in quanto l'azienda aveva omesso la comparazione della lavoratrice ricorrente con gli addetti al diverso settore presso cui la stessa era stata assegnata in precedenza.

Secondo i giudici di Cassazione in casi del genere è necessario mettere a confronto tutti i dipendenti che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo.

La fungibilità, infatti, nella comparazione dei lavoratori da licenziare, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore, al fine di accertare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto.


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