Il D.lgs. n. 136/2024 (in vigore dal 28/09/2024) ha apportato, tra l’altro, modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro nell’ambito della liquidazione giudiziale di cui all’articolo 189 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cd. CCII)
Tra le principali novità, la modifica al regime della proroga del termine di sospensione dei rapporti di lavoro di cui al comma 4 dell’articolo 189 CCII: non v’è più la legittimazione del direttore dell’ITL; il presupposto della “possibilità di ripresa” sostituito dalla sussistenza di “elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa”; la proroga non deve più essere richiesta entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine iniziale di sospensione.
Inoltre, gli effetti della proroga (richiesta dai lavoratori) sono stati estesi nei confronti di tutti i lavoratori e non solo dei richiedenti.
Quanto all’ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro nell’ambito della liquidazione giudiziale, è venuta meno la precisazione per cui l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale “non costituisce motivo di licenziamento”. Ciò però senza conseguenze in pratica, considerato che il solo effetto dell’apertura della procedura è la sospensione dei rapporti.
È eliminato poi il cd. recesso senza indugio da parte del curatore. L’attuale comma 3 della norma fa riferimento genericamente al recesso durante il periodo di sospensione “quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e non è possibile il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo”.
Dunque:
- non è più rimessa al curatore la valutazione sulla continuazione o meno dell’attività d’impresa;
- non v’è più l’ipotesi della sussistenza di “manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.
Neppure v’è la controversa ipotesi della risoluzione di diritto alla scadenza del periodo di sospensione in caso di inerzia del curatore. Oggi è fatto riferimento alla “cessazione” dei rapporti di lavoro ed è previsto che, in tal caso, i lavoratori non siano tenuti alla restituzione delle somme eventualmente ricevute nel periodo di sospensione a titolo assistenziale o previdenziale.
Inoltre, sia in caso di subentro del curatore nei rapporti lavorativi, che in caso di recesso, il curatore non è più tenuto a trasmettere l’elenco dei dipendenti in forze alla data di avvio della liquidazione giudiziale all’ITL.
L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.