La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14286 del 22 maggio 2024 (scaricabile in fondo) ha ribadito che l'uso aziendale incide sul singolo rapporto di lavoro allo stesso modo e con la stessa efficacia della contrattazione collettiva.
In proposito, si segnala anche la precedente ordinanza n. 10120 del 15 aprile 2024 (scaricabile in fondo) con cui la Cassazione ha chiarito che l’uso aziendale, operando come una contrattazione collettiva, sopravvive al trasferimento di azienda solo se la società cessionaria è sprovvista di un proprio contratto integrativo.
Riguardo agli usi aziendali, è utile ricordare che:
- l'attuazione spontanea (non obbligata da legge o contratto), costante (non isolato) e generalizzata (a favore non di uno/alcuni dei lavoratori) di un comportamento-trattamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale;
- l'uso aziendale, come detto, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale:
- l'uso aziendale produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore (Cass. n. 18263/2009).
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