Con soddisfazione il Giudice del Lavoro di Palmi con sentenza n. 880 del 29/09/2026, condividendo le nostre argomentazioni, ha dichiarato illegittime ed annullato due ordinanze ingiunzione emesse dall’Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società nostra cliente e del suo amministratore.

In particolare, con tali ordinanze l’ITL aveva comminato la sanzione € 18.047,68 per violazione dell’art. 3 D.L. n. 12/2002, per aver impiegato irregolarmente n. 5 lavoratori subordinati.In opposizione alle suddette ordinanze abbiamo contestato, tra l’altro, la sussistenza del rapporto lavorativo.

In rilievo i principi secondo cui nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione:

1) spetta all’amministrazione, e non all’opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa;

2) il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;

3) le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale.

Dunque, sulla base dei suddetti principi e dei dettagli del caso, il Tribunale ha potuto constatare:

a) come l’ente ispettivo si fosse limitato a rappresentare che al momento dell’accertamento i soggetti si trovassero “operativi dietro la consolle musicale”/“addetto alle pulizie”/“addetto alla gestione dei pass di accesso dei bagnanti”, senza specificazione delle attività in concreto svolte;

b) come, quindi, non risultasse l’esistenza del contestato rapporto di lavoro, non essendo stata raggiunta la prova della subordinazione, atteso che nulla è emerso in ordine alla sottoposizione dei soggetti indicati nel verbale ispettivo al potere direttivo e disciplinare da parte della ditta (i.e. obbligo di rispettare un orario di lavoro, di seguire le direttive datoriali, retribuzione fissa).

Sul presupposto dell’illegittimità dell’accertamento e delle ordinanze ingiunzione, il Tribunale ha altresì condannato l’ITL alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti.


L'Avv. Giuseppe Caristena si distingue per la sua profonda conoscenza del diritto del lavoro, offrendo consulenza ed assistenza di alto livello a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro.